Legge provinciale 6 maggio 1988 n. 18
"Ordinamento dei parchi naturali"
Questa legge stabilisce le linee per la struttura amministrativa e gestionale dei parchi naturali. È ispirata alla conservazione delle emergenze naturalistiche ed ambientali dei territori ma anche al mantenimento degli usi civici tradizionali che hanno legato l'uomo alla montagna, al bosco, all'alpeggio, garantendo alle comunità locali la gestione diretta del territorio.
La legge attribuisce alle realtà locali incisivi poteri gestionali, pianificatori e programmatori, nella consapevolezza che è possibile individuare modelli di utilizzo del territorio e delle sue risorse compatibili con il mantenimento degli equilibri naturali.
LEGGE PROVINCIALE N. 18 DEL 6-05-1988
PROVINCIA DI TRENTO
Ordinamento dei parchi naturali
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 22
del 17 maggio 1988
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:
ART. 1 - Oggetto e finalità
1. L'ordinamento dei due parchi naturali provinciali << Adamello - Brenta e << Paneveggio - Pale di S. Martino, istituiti e delimitati dal Piano urbanistico provinciale, è disciplinato dalla presente legge.
2. Scopo dei parchi è la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali, la promozione dello studio scientifico e l'uso sociale dei beni ambientali.
ART. 2 - Enti di gestione dei parchi
1. Per la gestione dei parchi sono istituiti due distinti enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, denominati l'uno << Parco Adamello - Brenta e l'altro << Parco Paneveggio - Pale di S. Martino.
ART. 3 - Organi degli enti di gestione dei parchi
1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi:
a) il comitato di gestione;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) il direttore;
e) il collegio dei revisori dei conti.
ART. 4 - Comitato di gestione
1. Il comitato di gestione è composto da:
a) un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel parco. Il numero dei membri è elevato a due e a tre, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari, ove il territorio comunale ricompreso nel parco superi i 2.500 ha. e rispettivamente i 5.000 ha.;
b) un membro in rappresentanza di ciascun comune, diverso da quelli di cui alla lettera a), che sia proprietario di una superficie territoriale ricompresa nel parco di almeno 140 ha.;
c) il dirigente del Servizio parchi e foreste demaniali della Provincia;
d) due membri designati dalla Comunità delle Regole Spinale e Manez per il parco Adamello - Brenta;
e) un membro designato dalla Magnifica Comunità Generale di Fiemme per il parco Paveneggio - Pale di S. Martino;
f) il dirigente del Servizio foreste, caccia e pesca della Provincia,
g) il dirigente del Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole della Provincia;
h) il dirigente del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia;
i) il direttore del Museo Tridentino di Scienze naturali;
l) un membro in rappresentanza della Società degli Alpinisti Tridentini (SAT);
m) un membro designato distintamente da ciascuna delle sezioni provinciali di Trento delle associazioni Italia Nostra e Fondo mondiale per la natura (WWF);
n) un membro designato dall'associazione dei cacciatori più rappresentativa della provincia di Trento;
o) un membro designato congiuntamente dalle associazioni o società di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel territorio del parco;
p) un membro in rappresentanza di ciascun comprensorio ricadente nel parco. Il numero dei membri è elevato a tre ed a sei, di cui un terzo in rappresentanza delle minoranze assembleari, ove il territorio del comprensorio ricompreso nel
parco superi il cinquanta per cento e rispettivamente il settantacinque per cento della superficie complessiva del parco;
q) un rappresentante delle ASUC presenti nel parco Adamello - Brenta.
2. Il comitato è presieduto dal presidente dell'ente. Il comitato elegge nel suo seno il vicepresidente. Funge da segretario il direttore dell'ente.
3. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere c), f), g) e h) del comma 1 la Giunta provinciale nomina un membro supplente; per i membri di cui alle lettere a), b), d), e), i), l), m), n), o), p) e q) del comma 1 i membri supplenti sono designati dagli
enti e dalle associazioni ivi indicati.
4. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.
5. I membri titolari e supplenti sono nominati e sostituiti con deliberazione della Giunta provinciale. Essi restano in carica fino a quando ricoprono l'ufficio cui è connessa la partecipazione al comitato e, per i membri non appartenenti all'amministrazione provinciale, fino alla loro sostituzione a seguito di nuova designazione. Gli enti e le associazioni devono procedre ad una nuova designazione ogni qualvolta vi sia stato il rinnovo degli organi che hanno effettuato la designazione medesima.
6. Enti ed associazioni debbono comunicare le designazioni dei componenti sia titolari che supplenti di propria competenza entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il comitato è validamente costituito anche ove non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.
7. Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno ogni sei mesi o entro quindici giorni qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso ai componenti stessi almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza
8. Per la validità delle sedute del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
9. Le sedute del comitato sono pubbliche.
ART. 5 - Funzioni del comitato di gestione
1. Il comitato di gestione, su proposta della Giunta esecutiva:
a) individua il comune quale sede dell'ente, scegliendolo nell'ambito del Comprensorio delle Giudicarie per il parco Adamello - Brenta e nell'ambito del Comprensorio di Primiero per il Parco Paneveggio - Pale di S. Martino;
b) adotta il piano del parco;
c) delibera il programma annuale di gestione del parco;
d) delibera i bilanci pluriennali e annuali, loro variazioni e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;
e) delibera il regolamento del personale;
f) verifica annualmente con la Giunta provinciale lo stato di attuazione dei piani, programmi e interventi;
g) assume gli altri provvedimenti ad esso demandati dalla presente legge.
ART. 6 - Giunta esecutiva
1. La Giunta esecutiva è composta da:
a) il presidente dell'ente, con funzioni di presidente;
b) il dirigente del Servizio parchi e foreste demaniali della Provincia;
c) cinque membri per il Parco Paneveggio - Pale di S. Martino e otto membri per il Parco Adamello - Brenta eletti dai rispettivi comitati di gestione tra quelli delle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4;
d) i dirigenti del Servizio forestale, caccia e pesca e del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia.
2. La Giunta esecutiva elegge nel suo seno il vicepresidente. Funge da segretario il direttore dell'ente.
3. Per ciascuno dei membri di cui alla lettera c) del comma 1 è eletto anche un membro supplente. La Giunta provinciale nomina un membro supplente anche per ciascuno dei membri di cui alle lettere b) e d) del comma 1.
4. I membri di cui alla lettera c) del comma 1 rimangono in carica cinque anni, purchè permangano nel comitato di gestione.
5. Si applicano alla Giunta esecutiva le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 4.
ART. 7 - Funzioni della Giunta esecutiva
1. Alla Giunta esecutiva spetta:
a) predisporre le proposte relative agli atti di competenza del comitato di gestione;
b) assumere i provvedimenti relativi all'attuazione del programma annuale di gestione, deliberando le relative spese, i contratti, gli incarichi e le eventuali consulenze professionali;
c) autorizzare aperture di credito a favore del direttore;
d) provvedere al prelievo dai fondi di riserva;
e) emanare ogni altro provvedimento relativo alla gestione del parco non riservato espressamente alla competenza di altri organi.
ART. 8 - Il Presidente
1. Il presidente è eletto dal comitato di gestione
fra i membri di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 4.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'ente.
3. Egli dura in carica cinque anni, purchè
permanga nel comitato di gestione.
ART. 9 -
Direttore
1. Il Direttore del parco:
a) cura l'esecuzione dei provvedimenti emanati dalla
Giunta esecutiva e svolge ogni altro compito
che gli sia demandato dalla stessa;
b) liquida ed ordina il pagamento delle spese nei
limiti delle somme impegnate;
c) stipula i contratti deliberati dalla Giunta esecutiva;
d) firma i mandati di pagamento e gli ordini di
accreditamento;
e) assume il personale operaio di cui al comma 4
dell'articolo 12;
f) dirige il personale dell'ente.
ART. 10 -
Collegio dei revisori dei conti
1. La gestione finanziaria degli enti di gestione
dei parchi è soggetta al riscontro di un collegio di
revisori composto da un funzionario dell'Amministrazione
provinciale competente in materia di contabilità,
con funzioni di presidente, da un componente
iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti designato
dai membri del comitato di gestione di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 o, in
mancanza, scelto dalla Giunta provinciale e da un
componente designato dalle minoranze del Consiglio
provinciale.
2. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale
e resta in carica per la durata di cinque anni.
3. I revisori dei conti hanno diritto ad assistere
alle sedute del comitato di gestione e della Giunta
esecutiva.
4. Il collegio compie tutte le verifiche ritenute
opportune in ordine all'andamento della gestione ed
ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto,
riferendone al comitato di gestione. Copia della
relazione è accompagnata al rendiconto.
ART. 11 -
Indennità, compensi e rimborsi
1. Al presidente dell'ente del parco nonchè ai
membri del Collegio dei revisori dei conti spetta
un' indennità di carica nella misura stabilita dal comitato
di gestione, con i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20
gennaio 1958, n. 4, come sostituito, da ultimo, con
l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre
1986, n. 27.
2. Agli altri componenti del comitato di gestione
e della Giunta esecutiva sono corrisposti i gettoni
di presenza nelle misure stabilite dalla legge provinciale
20 gennaio 1958, n. 4, come modificata da
ultimo con la legge provinciale 1 settembre 1986,
n. 27, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di
pernottamento nella misura effettivamente sostenuta.
Compete altresì l'indennità chilometrica e il rimborso
delle spese sostenute per pedaggi autostradali
nella misura e con le modalità di cui all'articolo 7
della legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive
modificazioni.
3. Le indennità, i compensi e i rimborsi spese
di cui ai commi 1 e 2 spettano ai dipendenti provinciali
che rivestano le rispettive cariche qualora si
verifichino le condizioni di cui all'articolo 6 della
legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27.
4. Ai commissari di cui all'articolo 17, commi
1 e 3, compete un' indennità di carica nella misura
stabilita dalla Giunta provinciale con le modalità di
cui al comma 1.
5. Indennità, compensi e rimborsi di cui al
presente articolo sono corrisposti a carico del bilancio
dell'ente.
ART. 12 - Personale
1. Gli enti di gestione dei parchi possono avvalersi
sia di personale proprio sia di personale comandato
dalla Provincia o da altri enti pubblici.
2. Il regolamento del personale, comprensivo
della relativa pianta organica, è soggetto all'approvazione
della Giunta provinciale. Esso deve uniformarsi,
salvi gli adattamenti necessari, alla disciplina
vigente per i dipendenti della Provincia. Il direttore
del parco sarà assunto, previa prova selettiva per
titoli ed esami le cui modalità saranno definite nel
regolamento del personale, con contratto a tempo
determinato di cinque anni, rinnovabile alla scadenza
e con il trattamento economico stabilito per il
dirigente della Provincia preposto al Servizio. Il regolamento
dovrà inoltre specificare i tipi di laurea,
comunque attinenti alla gestione delle risorse naturali,
richiesti per l'assunzione delle relative
funzioni.
3. Le disposizioni della legge provinciale 15
dicembre 1980, n. 39, si applicano anche al personale
degli enti di gestione dei parchi.
Per l'esecuzione in amministrazione diretta
delle opere e dei lavori previsti dal programma annuale
di gestione gli enti possono inoltre avvalersi
di personale operaio assunto con le modalità di cui
all'articolo 24, primo comma, della legge provinciale
23 novembre 1978, n. 48.
ART. 13 - Bilanci e gestione finanziaria
1. Gli enti di gestione dei parchi adottano ogni
anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale
le cui previsioni assumono come termini di
riferimento quelli del bilancio pluriennale della Provincia.
Il bilancio pluriennale è approvato con il
provvedimento di approvazione del bilancio annuale
e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale
estensione.
2. Gli enti di gestione dei parchi adottano ogni
anno un bilancio annuale le cui previsioni sono formulate
in termini di competenza ed in termini di
cassa.
3. Il bilancio annuale di previsione è inviato
alla Giunta provinciale per l'approvazione, insieme
al programma annuale di gestione, entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello cui esso si
riferisce.
4. I bilanci sono elaborati in armonia con gli
indirizzi e le prescrizioni fissati dal piano del parco
e dal programma annuale di gestione approvati dalla
Giunta provinciale. In sede di approvazione dei
bilanci la Giunta provinciale può altresì introdurre
le modifiche necessarie per adeguarli alle previsioni
del piano e del programma. Qualora la Giunta provinciale
intenda avvalersi di tale facoltà deve sentire
sulle proposte di modifica il comitato di gestione, il
quale deve esprimersi entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale
approva comunque i bilanci.
5. l'esercizio finanziario coincide con l'anno
solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate
accertate e per il pagamento delle spese impegnate
entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta
al 31 gennaio successivo.
6. Il conto consuntivo, accompagnato da una
relazione ove è indicato pure lo stato di attuazione
del programma annuale di gestione, è presentato
alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il
30 aprile dell'anno successivo ed è unito al rendiconto
generale della Provincia.
7. Gli enti di gestione dei parchi hanno un
proprio servizio di tesoreria affidato all'Istituto di
credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia,
alle medesime condizioni.
8. Per quanto non previsto dalla presente legge
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
in materia di contabilità di cui alla legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.
ART. 14 - Entrate degli enti di gestione dei parchi
1. Le entrate degli enti di gestione dei parchi
sono costituite da:
a) l'assegnazione di somme a carico del bilancio
provinciale;
b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto
di terzi o disciplinata da convenzioni;
c) ogni altro introito riguardante la gestione e le
finalità degli enti di gestione.
2. Tutte le entrate di pertinenza degli enti di
gestione dei parchi devono essere iscritte in bilancio
e versate al Tesoriere.
3. l'erogazione agli enti di gestione dei parchi
delle somme assegnate è disposta mediante versamento
delle stesse alla tesoreria dell'ente, in via
anticipata ed in relazione a fabbisogni di cassa per
periodi determinati dalla Giunta provinciale. A tal
fine gli enti presentano al Servizio parchi e foreste
demaniali della Provincia i dati relativi ai fabbisogni
di cassa, distinti per capitoli di spesa.
ART. 15 - Spese degli enti di gestione dei parchi
1. Le spese degli enti di gestione dei parchi
sono costituite da:
a) spese generali di funzionamento;
b) spese per la realizzazione degli interventi previsti
dal programma annuale di gestione;
c) spese per interventi urgenti ai sensi dell'articolo
24, comma 3;
d) altre spese necessarie per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente legge.
2. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio.
3. Sono a carico del bilancio provinciale le
eventuali spese per i fini di cui agli articoli 25,
comma 2 e 41.
ART. 16 - Assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale
1. Per consentire agli enti di gestione dei parchi
di far fronte alle spese generali di funzionamento
la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare
somme per le spese di funzionamento sulla base del
bilancio di previsione e sue variazioni regolarmente
approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 3. Gli
interventi finanziari dovranno uniformarsi a criteri
idonei ad assicurare livelli di efficienza e di economicità
nella gestione dei servizi.
2. Allo scopo di concorrere al finanziamento
degli investimenti previsti nei programmi annuali
di gestione la Giunta provinciale è autorizzata ad
assegnare somme fino alla concorrenza della spesa
ritenuta ammissibile. Sono ammissibili a finanziamento
pure le spese relative alla realizzazione degli
interventi urgenti di cui all'articolo 24, comma 3.
ART. 17 -
Vigilanza sugli enti di gestione dei parchi
1. La Giunta provinciale, in caso di ritardo od
omissioni da parte degli organi ordinari previamente
invitati a provvedere, invia apposito commissario
per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire
gli impegni validamente assunti.
2. I comitati di gestione e le giunte esecutive
possono essere sciolti dalla Giunta provinciale per
gravi violazioni di legge o del piano del parco ovvero
in caso di persistente inattività o di impossibilità
di funzionamento.
3. Con il provvedimento di scioglimento la
Giunta provinciale nomina un commissario straordinario,
che rimane in carica fino alla ricostituzione
degli organi degli enti di gestione dei parchi.
ART. 18 - Comitato scientifico dei parchi
1. È istituito, quale organo di consulenza tecnico -
scientifica della Provincia, il comitato scientifico
dei parchi con il compito di esprimere pareri sul
progetto di piano di ciascun parco nonchè su ogni
altra questione inerente i parchi che gli sia sottoposta
dalla Giunta provinciale o dagli enti di gestione
dei parchi.
2. Il comitato è composto dal dirigente generale
preposto al Dipartimento ambiente naturale e difesa
del suolo, dal dirigente generale preposto al
Dipartimento programmazione e pianificazione territoriale
della Provincia, dal direttore del Museo Tridentino
di Scienze naturali nonchè da cinque membri
nominati dalla Giunta provinciale scelti tra
esperti dell'ambiente e della gestione delle risorse
naturali, due dei quali designati dai comitati di gestione;
esso dura in carica cinque anni.
3. Il presidente del comitato è scelto dalla
Giunta provinciale tra i componenti del comitato
stesso all'atto della nomina. Funge da segretario del
comitato il dirigente del Servizio parchi e foreste
demaniali della Provincia.
4. Quando il comitato è chiamato ad esprimere
il proprio parere sul piano del parco, è integrato con
i componenti di cui ai numeri 17), 18) e 19) dell'articolo
2 della legge provinciale 11 dicembre 1975,
n. 53 come modificato dall'articolo 11 della legge
provinciale 23 novembre 1983, n. 41, nonchè dal
presidente della Commissione per la tutela del paesaggio
di cui alla legge provinciale 6 settembre
1971, n. 12 e successive modificazioni.
5. Ai componenti il comitato spettano i compensi
stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio
1958, n. 4 e successive modificazioni, fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale
1 settembre 1986, n. 27.
ART. 19 - Conferenza annuale
1. Al fine di informare sullo stato di attuazione
del piano del parco e dei relativi programmi annuali
di gestione e di evidenziare eventuali necessità di
aggiornamento di interesse dei Comuni, gli enti di
gestione organizzano annualmente una conferenza
alla quale partecipano i consiglieri dei Comuni aventi
propri rappresentanti nel rispettivo comitato di
gestione.
ART. 20 -
Piano del parco
1. La disciplina urbanistica e territoriale nonchè
la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche
ambientali, naturalistiche, storiche ed economiche
di ciascun parco si realizza mediante un piano del
parco. Il piano, sulla base dell'articolazione in riserve
integrali, guidate e controllate secondo le previsioni
e le indicazioni del Piano urbanistico provinciale
approvato con la legge provinciale n. 26 del 9
novembre 1987 e tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo 11 delle norme di attuazione dello stesso
Piano, contiene i divieti, i limiti e le prescrizioni
per l'uso del territorio necessari a conseguire le finalità
del parco, le previsioni degli interventi per la
tutela dell'ambiente naturale, le modalità di utilizzazione
sociale e turistica del parco.
2. In particolare il piano, nel rispetto del Piano
urbanistico provinciale e di quanto previsto dalla
presente legge, determina:
a) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero
e di miglioramento da operarsi nel territorio
del parco: rientrano tra gli interventi consentiti
nelle riserve integrali quelli di conservazione
e di manutenzione delle strutture e delle infrastrutture
esistenti, nel rispetto delle eventuali
prescrizioni previste dalla seguente lettera d);
b) gli immobili da utilizzare, anche mediante loro
acquisizione o espropriazione, per l'esecuzione
degli interventi di cui alla precedente lettera a);
c) gli interventi antropici vietati all'interno delle
singole zone del parco e le limitazioni a quelli
consentiti, ivi comprese le modalità e le prescrizioni
per le attività economiche ammesse, con
particolare riguardo alle opere edilizie, di urbanizzazione
ed infrastrutturazione nonchè alla destinazione
funzionale degli immobili, alle attività
agro - silvo - pastorali, agli insediamenti produttivi
compresi quelli zootecnici, alle attività estrattive
ed alla circolazione dei veicoli a motore;
d) i tempi e le modalità di cessazione delle attività
antropiche incompatibili con le funzioni del
parco;
e) le modalità di utilizzazione sociale, di carattere
culturale, scientifico, ricreativo e turistico -
sportivo;
f) la disciplina del comportamento dei visitatori e
di chiunque abbia accesso al parco;
g) la regolamentazione dell'uso degli spazi destinati
alla ricreazione ed al ristoro;
h) i casi in cui lo svolgimento di determinate attività
all'interno del parco può comportare l'applicazione
di tariffe, pedaggi e concorsi nonchè le
modalità di determinazione degli stessi in correlazione
con i costi sostenuti per la vigilanza e la
tutela del parco. Le somme dovute a titolo di
tariffa, pedaggio o concorso sono versate alla Tesoreria
degli enti di gestione dei parchi per essere
introitate nei rispettivi bilanci.
3. Il piano può inoltre delimitare le riserve
speciali e fissarne la relativa disciplina di tutela al
fine di conseguire le finalità previste dal Piano urbanistico
provinciale.
ART. 21 - Elementi del piano
1. Il piano è costituito da:
a) un documento illustrativo degli obiettivi da conseguirsi
e delle scelte operative;
b) una o più rappresentazioni grafiche, in scala idonea,
atte a determinare le zone interne nonchè
l'assetto urbanistico, agricolo e forestale del
parco;
c) norme di attuazione del piano disciplinanti gli
interventi antropici e l'utilizzo sociale dei beni
ambientali.
ART. 22 - Procedimento di approvazione del piano
1. Il comitato di gestione delibera, entro il
termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, una
proposta di piano, sentito il comitato scientifico dei
parchi.
2. La proposta di piano con tutti i suoi elementi è depositata per trenta giorni consecutivi a libera
visione del pubblico presso le sedi dei comprensori
e dei comuni interessati.
3. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del
periodo di deposito, chiunque ha facoltà di presentare
al comitato di gestione osservazioni. Entro il successivo
termine di sessanta giorni il comitato, esaminate
le osservazioni, adotta il piano.
4. Il piano adottato unitamente alle osservazioni
pervenute è trasmesso alla Giunta provinciale, la
quale lo approva previo parere del comitato scientifico
dei parchi.
5. In sede di approvazione la Giunta provinciale
può introdurre nella proposta di piano tutte le
modificazioni che non comportino sostanziali innovazioni
e necessarie per adeguarlo alle disposizioni
della presente legge e alle prescrizioni contenute nel
Piano urbanistico provinciale, nonchè, anche in accoglimento
delle osservazioni avanzate dagli interessati,
le modificazioni ritenute necessarie per il migliore
conseguimento delle finalità della presente
legge.
6. Qualora la Giunta provinciale intenda avvalersi
delle facoltà di cui al comma 5, essa deve
comunicare all'ente di gestione del parco la proposta
di modifica. Il comitato di gestione adotta entro
sessanta giorni le proprie controdeduzioni e le trasmette
alla Giunta provinciale entro i quindici giorni
successivi.
7. La deliberazione della Giunta provinciale di
approvazione del piano è pubblicata per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Copia del piano è depositata, a libera visione
del pubblico, presso le sedi dei comprensori e dei
comuni interessati.
9. Il piano ha efficacia dal giorno successivo a
quello della pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale
della Regione, della deliberazione di approvazione.
ART. 23 - Efficacia del piano
1. Le prescrizioni del piano sono vincolanti
per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o
intendono svolgere all'interno del parco attività disciplinate
dal piano stesso.
2. Dall'entrata in vigore del piano e per gli
ambiti territoriali dallo stesso pianificati, cessano di
avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di
grado subordinato al Piano urbanistico provinciale
nonchè le disposizioni contenute nei regolamenti
edilizi che siano divenute con esso incompatibili.
3. Il piano ha vigore a tempo indeterminato;
per la sua modificazione si osserva la stessa procedura
di cui all'articolo 22.
ART. 24 - Programma annuale di gestione
1. Il comitato di gestione, entro il 30 novembre
di ogni anno, delibera, sentito il parere del comitato
scientifico, il programma annuale di gestione
per l'esercizio successivo e lo trasmette alla Giunta
provinciale per la sua approvazione.
2. Nel programma annuale di gestione sono
determinati gli interventi per la conservazione, la
riqualificazione, il recupero, il miglioramento e la
valorizzazione del parco, per gli immobili di cui alla
lettera b), comma 2 dell'articolo 20, per la ricerca
scientifica, per l'educazione naturalistica, per la ricreazione
nelle forme compatibili con la salvaguardia
delle singole aree e per la concessione degli
eventuali indennizzi nonchè quanto in genere si renda
comunque utile per il raggiungimento degli scopi
previsti dal presente articolo. Nel programma sono
inoltre stabilite le eventuali altre norme specifiche
per la tutela del parco che siano ad esso rimesse
dal piano.
3. Il programma è formulato in osservanza delle
prescrizioni del piano, ove approvato, e compatibilmente
con le risorse previste dagli strumenti di
programmazione finanziaria della Provincia, dando
la priorità agli interventi più urgenti. Il programma
vincola alla realizzazione degli interventi nei termini
e nei modi da esso fissati, restando esclusi gli
interventi non previsti, salvo quelli urgenti che si
rendano necessari successivamente alla sua approvazione
in dipendenza di circostanze straordinarie e
imprevedibili ai fini della tutela del parco.
4. In sede di approvazione del programma annuale
di gestione, la Giunta provinciale, nel caso
non siano rispettate le prescrizioni della presente
legge, può apportare allo stesso le necessarie modificazioni.
5. Qualora la Giunta provinciale intenda avvalersi
delle facoltà di cui al comma 4, deve sentire
sulle proposte di modifica il comitato di gestione il
quale deve esprimersi entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale
approva comunque il programma annuale di
gestione.
6. l'approvazione del programma equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle opere in esso contenute.
ART. 25 - Acquisti, affitti e convenzioni
1. Al fine di assicurare la migliore realizzazione
dei parchi naturali, gli enti di gestione sono autorizzati:
a) ad acquistare diritti reali sugli immobili compresi
nell'ambito dei parchi naturali;
b) a deliberare accordi relativi agli immobili compresi
nell'ambito dei parchi naturali;
c) ad assumere in affitto i beni immobili per i quali
gli speciali vincoli posti dal piano del parco comportino
la cessazione o una rilevante diminuzione
delle utilizzazioni economiche antecedentemente
in essere. Il relativo mancato reddito sarà
tenuto a base per la determinazione del canone
annuo di affitto.
2. Sulla base di specifiche convenzioni la Giunta
provinciale è autorizzata a mettere a disposizione
degli enti di gestione, anche gratuitamente, i beni
immobili di cui essa disponga e che siano necessari
all'espletamento dei compiti propri degli enti stessi.
ART. 26 - Attività agro - silvo - pastorali
1. Nei parchi le attività agro - silvo - pastorali sono
regolamentate dal piano.
2. I piani di assestamento forestale riguardanti
le parti del territorio comprese nei parchi devono
corrispondere a principi di silvicoltura naturalistica
e di miglioramento dei patrimoni silvo - pastorali; a
tal fine essi sono sottoposti, prima della loro approvazione,
al rispettivo ente di gestione, sentito il comitato
scientifico.
3. Ai comuni, agli enti ed ai privati proprietari
di terreni compresi nel parco utilizzati per le attività
di cui al comma 1 può essere corrisposto dall'ente
di gestione del parco stesso un indennizzo nel caso
di cessazione o di diminuzione del reddito derivante
dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà,
che non siano già fissati da altre leggi, sulla
base di apposite perizie di stima.
ART. 27 - Opere e manufatti
1. Ferma restando l'applicazione della disciplina
del vincolo idrogeologico e della valutazione di
impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica
prevista dalla legislazione provinciale per l'esecuzione
nei parchi delle opere e dei manufatti previsti
dal piano e rilasciata, previo parere del Servizio
parchi e foreste demaniali della Provincia in ordine
alla compatibilità delle modalità esecutive con le
finalità del parco.
ART. 28 - Pianificazione faunistica ed esercizio della caccia e della pesca
1. Al fine di realizzare nei territori a parco
l'equilibrio fra fauna selvatica ed ambiente, da parte
di ciascun comitato di gestione del parco viene
predisposto, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, uno specifico piano faunistico
approvato dalla Giunta provinciale sentito il comitato
scientifico. Decorso tale termine, la Giunta
provinciale provvede comunque alla predisposizione
ed all'approvazione dello stesso, sentito il comitato
scientifico. Con le stesse modalità il piano faunistico
può essere sottoposto a revisione almeno ogni cinque
anni.
2. Nel territorio del parco coincidente con quello
delle foreste demaniali provinciali, la cattura e
l'abbattimento della selvaggina sono ammessi esclusivamente
per attività di ricerca scientifica nonchè
per esigenze zoosanitarie, sulla base di apposito piano
faunistico deliberato dalla Giunta provinciale,
sentito il comitato scientifico.
3. Nei territori a parco l'esercizio della caccia e
della pesca è esercitato da parte degli aventi diritto
con le norme previste dalla specifica legislazione
provinciale, fatte salve le seguenti prescrizioni:
a) nelle riserve integrali l'esercizio della caccia è
consentito solo per la selezione degli ungulati
diretta al controllo delle popolazioni o per sopravvenute
esigenze zoosanitarie: a tal fine il
personale autorizzato dall'ente gestore delle riserve
di caccia, ai sensi della vigente legislazione
adibito alle attività di accompagnamento nella
caccia di selezione, ha l'obbligo di sottoporre la
selvaggina abbattuta al controllo del personale
addetto alla vigilanza del parco;
b) nelle riserve speciali il piano del parco può disporre
il divieto assoluto oppure limitazioni specifiche
dell'esercizio della caccia e della pesca;
c) i programmi annuali di prelievo della selvaggina
devono tener conto delle prescrizioni contenute
nello specifico piano faunistico;
d) il programma annuale di gestione può essere integrato
con specifiche restrizioni temporali rispetto
al calendario venatorio;
e) è fatto divieto assoluto di esercitare la caccia con
il segugio in tutto il territorio dei parchi;
f) al di fuori delle riserve integrali e speciali, nelle
quali è vietato, l'esercizio della pesca è consentito
in conformità alle prescrizioni contenute nella
carta ittica di cui alla legge provinciale 12 dicembre
1978, n. 60 e successive modificazioni.
ART. 29 - Flora, fauna, minerali e fossili, funghi
1. Per le violazioni delle disposizioni di legge
relative alla raccolta dei funghi e della flora spontanea
alpina, alla cattura della fauna inferiore e all'estrazione e alla raccolta dei minerali e dei fossili
commesse nei parchi, l'importo delle sanzioni pecuniarie è raddoppiato sia nella misura minima che in
quella massima, che in quella fissa.
ART. 30 - Attività estrattive
1. Nei parchi è vietata l'apertura di nuove cave
e miniere.
2. Il piano fissa le prescrizioni e le modalità
per la coltivazione delle cave e miniere esistenti, per
quanto concerne la loro massima estensione sia territoriale
che temporale e volumetrica.
3. Ai concessionari di cave esistenti nel parco
può essere corrisposto dall'ente di gestione del parco
stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di
diminuzione del reddito derivante dall'imposizione
di limitazioni o vincoli sull'attività di coltivazione,
che non siano già fissati da altre leggi, sulla base di
apposite perizie si stima.
ART. 31 - Utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico,
linee elettriche e telefoniche
1. Ferme restando le competenze dello Stato,
nei parchi non sono ammessi interventi o attività
che comportano l'utilizzazione delle acque a scopo
idroelettrico; il piano tuttavia può individuare, in
presenza di motivate esigenze, le strutture di interesse
generale, al servizio delle quali è consentita la
realizzazione di piccoli impianti per la produzione
di energia elettrica di potenza inferiore ai 20 Kw.
2. È fatto divieto di attraversare i parchi con
nuove linee aeree elettriche e telefoniche.
3. Tuttavia per il soddisfacimento degli utenti
locali è consentita la realizzazione di linee elettriche
e telefoniche aeree, qualora l'installazione di cavi
interrati risulti oggettivamente dispendiosa sotto il
profilo tecnico ed economico; in tal caso la realizzazione
dei collegamenti aerei è previamente autorizzata
dalla Giunta provinciale sentito il competente
comitato di gestione e previo parere del comitato
scientifico.
ART. 32 - Strutture ricettive turistiche all'aperto
1. Nelle riserve integrali e speciali dei parchi
sono vietati l'allestimento e l'esercizio di strutture
ricettive turistiche all'aperto. Il direttore del parco
può tuttavia autorizzare insediamenti singoli occasionali
per specifiche attività scientifiche ed alpinistiche
prescrivendo le relative modalità spazio - temporali.
2. Nel restante territorio dei parchi il piano
individua aree da destinare alla fruizione dei parchi
medesimi mediante l'allestimento e l'esercizio di
strutture ricettive turistiche all'aperto, nonchè per
l'insediamento di campeggi mobili organizzati o per
singoli, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.
ART. 33 - Circolazione dei veicoli a motore
1. Nei parchi la circolazione dei veicoli a motore è soggetta alle seguenti disposizioni:
a) nelle riserve integrali la ricolazione è vietata,
con esclusione dei veicoli impiegati per la sorveglianza,
il soccorso e i pubblici servizi;
b) nelle riserve guidate, controllate e speciali, la
circolazione sulle strade di qualsiasi categoria è
regolamentata dal piano;
c) per le strade ed aree forestali, la circolazione è
regolamentata dal piano;
d) è comunque vietata la circolazione di veicoli a
motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria
e tipo, salvo che per lo svolgimento di attività
agro - pastorali ove consentite.
2. Fatti salvi i casi di emergenza, la circolazione
dei veicoli a motore, ove consentita ai sensi del
comma 1, è subordinata ad apposita autorizzazione
da rilasciarsi dalla Giunta esecutiva del parco.
ART. 34 - Segnaletica
1. I confini dei parchi sono indicati da apposita
segnaletica, installata dagli enti di gestione dei
parchi che ne curano altresì la manutenzione.
2. Sono ugualmente indicate con apposita segnaletica
le riserve integrali e quelle speciali.
ART. 35 - Vigilanza
1. Alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni
della presente legge provvede il personale degli
enti di gestione dei parchi. Restano comunque
fermi, per il territorio dei parchi, i compiti di vigilanza
spettanti ai servizi provinciali e alle associazioni
dei cacciatori e dei pescatori ai sensi della vigente
legislazione.
ART. 36 -
Sanzioni
1. Ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle
prescrizioni e in genere delle norme della presente
legge nonchè di quanto contenuto nel piano o nel
programma annuale di gestione, è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da Lire 100.000 a Lire 600.000; tuttavia, ove la
predetta violazione costituisca un illecito per il quale
sia disposta da altre leggi una sanzione amministrativa
diversa o più elevata nel massimo, si applicano
esclusivamente le leggi medesime. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 29 della presente
legge.
2. l'importo della sanzione è graduato in ragione
della gravità dell'infrazione commessa, desunta
dalle modalità di azione e dall'entità del danno cagionato
nonchè dai precedenti del trasgressore.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione sono
versate alla Tesoreria della Provincia per essere introitate
nel bilancio provinciale.
4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano
le disposizioni previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689.
5. l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
spetta al dirigente del Servizio parchi e foreste demaniali
della Provincia.
6. Il responsabile della violazione è comunque
tenuto, ove ciò sia materialmente possibile, all'immediato
ripristino dello stato di fatto modificato con
il suo comportamento; il Servizio parchi e foreste
demaniali della Provincia può impartire in tal caso
le opportune disposizioni.
7. Ove il responsabile non provveda al ripristino
ovvero questo comporti speciali cautele, esso è
eseguito a cura del competente ente di gestione del
parco, con addebito dell'onere sostenuto a carico del
responsabile; per la riscossione delle somme corrispondenti
a tale onere, si provvede con le modalità
e le procedure previste dall'articolo 51 della legge
provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
ART. 37 - Regolamento d' esecuzione
1. Le norme eventualmente necessarie per
l'esecuzione della presente legge saranno emanate
con apposito regolamento dalla Giunta provinciale.
ART. 38 - Norma di coordinamento
1. Per quanto non diversamente disciplinato
dalla presente legge, resta ferma anche per il territorio
dei parchi la disciplina normativa applicabile
nel restante territorio provinciale; restano altresì ferme
le attribuzioni degli organi e delle strutture della
Provincia.
ART. 39 - Modificazione alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12
1. Alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12
e successive modificazioni ed integrazioni, è apportata
la seguente ulteriore modificazione:
nell'allegato C, al n. 46 - Servizio parchi e foreste
demaniali - il secondo comma è sostituito dal seguente: << Provvede agli adempimenti tecnico - amministrativi
riguardanti la gestione dei parchi naturali secondo
la disciplina contenuta nella vigente legislazione provinciale
in materia, alla gestione delle riserve naturali
nonchè alle attività connesse ai compiti spettanti
alla Provincia in ordine al Parco nazionale dello
Stelvio >>.
ART. 40 - Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'entrata in vigore del piano relativo
a ciascun parco, per le costruzioni e per l'esecuzione
delle opere e dei lavori nei territori compresi nel
parco medesimo continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalla legislazione vigente.
2. Il primo programma annuale di gestione
degli enti avrà applicazione con decorrenza dall'anno
successivo a quello di costituzione degli organi
degli enti medesimi.
3. Con la decorrenza del primo programma
annuale di gestione relativo a ciascun parco cessano
di applicarsi, relativamente al medesimo parco, le
disposizioni relative agli interventi finanziari della
Provincia di cui alla legge provinciale 15 settembre
1968, n. 15.
4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa
assunti entro la data di cui al comma 2 sono definiti
con le modalità e secondo le procedure previste con
la lege provinciale 15 settembre 1968, n. 15.
5. Per l'esercizio finanziario 1988 ciascun ente
di gestione adotta un bilancio di previsione redatto
in termini di competenza e di cassa con decorrenza
dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello della nomina degli organi, prescindendo dalle
disposizioni recate dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo
13. Nel bilancio di ciascun ente sono indicati gli
stanziamenti di spesa necessari per il funzionamento
e per l'elaborazione dei piani e programmi previsti
dalla presente legge.
6. Il bilancio di previsione di cui al comma 5 è inviato alla Giunta provinciale, per l'approvazione,
almeno 20 giorni prima dell'inizio dello stesso
esercizio finanziario.
7. Nella prima applicazione della presente legge,
l'Assessore provinciale al quale è affidata la materia
dei parchi convoca e presiede, dopo la nomina,
il comitato di gestione di ciascun parco.
ART. 41 - Messa a disposizione di personale
1. Fino all'adozione dei provvedimenti conseguenti
all'approvazione del regolamento del personale
di cui alla lettera e) dell'articolo 5, al funzionamento
degli enti di gestione dei parchi si provvede
mediante messa a disposizione di dipendenti provinciali;
gli oneri relativi, compresi quelli del trattamento
di missione spettante, rimangono a carico
della Provincia.
ART. 42 - Autorizzazione delle spese
1. Per far fronte alle spese generali di funzionamento
dell'ente denominato << Parco Adamello - Brenta >> è autorizzato lo stanziamento di Lire
50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.
2. Per far fronte alle spese generali di funzionamento
dell'ente denominato << Parco Paneveggio - Pale di S. Martino >> è autorizzato lo stanziamento di
lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario
1988.
3. Per gli esercizi successivi saranno disposti
annualmente appositi stanziamenti con legge di bilancio,
in misura comunque non superiore alle previsioni
recate dal bilancio pluriennale.
4. Con successive leggi provinciali si provvederà
all'autorizzazione di spesa per i fini di cui all'articolo
16, comma 2.
ART. 43 - Copertura degli oneri
1. Alla copertura dell'onere di Lire
100.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo
42, commi 1 e 2, a carico dell'esercizio finanziario
1988, si provvede mediante riduzione, di pari
importo del fondo iscritto al capitolo 84180 dello
stato di previsione della spesa - tabella B - per il
medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce
indicata per l'<< Ordinamento dei parchi naturali >>
nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge
provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.
2. Alla copertura del maggior onere valutato
nell'importo di Lire 10.000.000 derivante dall'applicazione
dell'articolo 18, comma 5, a carico dell'esercizio
finanziario 1988, si provvede mediante riduzione,
di pari importo, del fondo iscritto al capitolo
84170 dello stato di previsione della spesa - tabella
B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione
alla voce << Costituzione di comitati e commissioni
consultive >> indicata nell'allegato n. 4 di cui all'
articolo 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988,
n. 5.
3. Alla copertura dell'onere valutato nell'importo di Lire 500.000.000 derivante dall'applicazione
dell'articolo 42, commi 1, 2 e 3, a carico dell'esercizio finanziario 1989, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni
di spesa iscritte nel settore funzionale << strutture
civili >>, programma << territorio ed ambiente >>, area
di attività << foreste demaniali e parchi >> del bilancio
pluriennale 1988- 1990 di cui all'articolo 15 della
legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.
4. Al maggior onere valutato nell'importo di
Lire 10.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo
18, comma 5, a carico dell'esercizio finanziario
1989 si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota
di pari importo delle disponibilità derivanti dalle
previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale <<
organizzazione >>, programma << amministrazione generale >>,
area di attività << servizi generali >> del bilancio
pluriennale 1988 - 1990 di cui all'articolo 15 della
legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.
5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo
le previsioni recate dal bilancio pluriennale
della Provincia.
ART. 44 - Variazioni di bilancio
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte
le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni: (in milioni di lire) in diminuzione:
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte
le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
in diminuzione:
Cap. 84170 - Fondo destinato
a far fronte ad oneri dipendenti
da provvedimenti legislativi
in corso - spese correnti
(legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7 - articolo
24)
art. 123 - Nuova legge - Costituzione
di nuovi comitati e
commissioni consultive
competenza 1988 - 10, cassa 1988 - 10, 1989 - 10, 1990 - 10
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte
le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
in diminuzione:
OMISSIS
Cap. 84180 - Fondo destinato
a far fronte ad oneri dipendenti
da provvedimenti legislativi
in corso - spese in
conto capitale (legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7
- art. 24)
art. 554 - Nuova legge - ordinamento
dei parchi naturali
competenza 1988 - 100, cassa 1988 - 100, 1989 - 500, 1990 - 500
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte
le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
in diminuzione:
OMISSIS
TOTALE VARIAZIONI IN
DIMINUZIONE
competenza 1988 - 110, cassa 1988 - 110, 1989 - 510, 1990 - 510
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte
le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
Cap. 12300 - Spese per consigli,
comitati e commissioni
(legge provinciale 20 gennaio
1958, n. 4 e successive modificazioni)
competenza 1988 + 10, cassa 1988 + 10, 1989 + 10, 1990 + 10
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte
le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
OMISSIS
di nuova istituzione:
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte
le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
OMISSIS
di nuova istituzione:
Cap. 55436( Tit. 01 - Sez.
10 - Cat. 05 - co. mecc.
1115821011) Assegnazione
di somme all'ente << Parco
Adamello - Brenta >> per far
fronte alle spese di funzionamento
(legge provinciale in
corso di promulgazione)
competenza 1988 + 50, cassa 1988 + 50, 1989 + 250, 1990 + 250
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte
le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
OMISSIS
di nuova istituzione:
OMISSIS
Cap. 55437 -( Tit. 01 - Sez. 10 - Cat. 05 - cod. mecc. 1115821011) Assegnazione di somme all'ente << Parco Paneveggio - Pale di San Martino >> per far fronte alle spese di funzionamento (legge provinciale in corso di promulgazione competenza 1988 + 50, cassa 1988 + 50, 1989 + 250, 1990 + 250)
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella
B - per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte
le seguenti variazioni: (in milioni di lire)
OMISSIS
di nuova istituzione:
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO
competenza 1988 + 110, cassa 1988 + 110, 1989 + 510, 1990 + 510
(2- 10)
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio
pluriennale 1988- 1990 di cui all'articolo 15
della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5, le
somme di cui all'articolo 43 sono portate in diminuzione
delle << spese per leggi in programma >> e in
aumento delle spese per << leggi operanti nei settori
funzionali, programmi e aree di attività >> indicati nei
commi 3 e 4 dello stesso articolo 43.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia.
Trento, 6 maggio 1988