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Riserve provinciali

Nel 1986 la Provincia Autonoma di Trento promulgò una legge  per tutelare i luoghi naturali più preziosi del suo territorio: “L. P. 14/86 - Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".
L'anno dopo il Piano Urbanistico Provinciale individuò tali biotopi e negli anni successivi la Giunta Provinciale emanò delle Deliberazioni che istituivano ufficialmente la tutela di ogni biotopo, prevendodone specifici vincoli di tutela.
Con la Legge Provinciale 11/2007 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”, il nome di "biotopo provinciale" venne cambiato in “Riserva naturale provinciale”.

Nel frattempo e negli anni successivi, anche la Comunità Europea interveniva per proteggere e conservare i lembi più preziosi e rari del suo territorio ed emanava la Direttiva 92/43/CEE relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” (Direttiva “Habitat). Con il suo recepimento nei primi anni del secolo, vennero individuati anche in Italia e in Trentino molti luoghi che furono dichiarati “Siti di Importanza Comunitaria” (S.I.C.) e “Zone di Protezione Speciale” (Z.P.S.), queste ultime derivanti dalla Direttiva “Uccelli” (79/409/CEE). A regime, i S.I.C. assumono la denominazione di “Zone Speciali di Conservazione” (Z.S.C.).
Le Riserve naturali Provinciali trentine sono ricomprese anche in questi elenchi e quindi sono ora doppiamente tutelate, dalla legge provinciale e dalla legge europea.

Nella scheda di ogni Riserva naturale provinciale (vedi Elenco riserve e biotopi) sono indicati i vincoli di tutela.

Per quanto riguarda invece i biotopi non istituiti (vedi Elenco riserve e biotopi), si tratta di quelli che sono formalmente individuati dal PUP (in norma e cartograficamente) ma non sono stati ufficialmente istituiti tramite le corrispondenti delibere di giunta provinciale (come invece è avvenuto per le 46 riserve naturali provinciali)
Per questi valgono quindi le misure di salvaguardia previste dall'art. 46 comma 2 della LP 11/2007, ovvero è fatto divieto di:
a)    il danneggiamento, la perturbazione e l'alterazione di habitat naturali e seminaturali, di habitat di specie animali e vegetali protette nell'ambito delle zone e dei siti della rete "Natura 2000";
b)    ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;
c)    gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
d)    la coltivazione di cave e torbiere;
e)    l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.