Aree protette

Logo stampa
 
Aree protette - rana
 

Notizie

Domanda di Valutazione di Incidenza

Le competenze e gli iter procedurali per esperire la valutazione di incidenza sono normate per il territorio provinciale dalla L.P. 11/2007 e regolamento attuativo D.P.P. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg .

Il proponente presenta al Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale la domanda di valutazione di incidenza, redatta in conformità al modello previsto dall'allegato A, accompagnata dalla relazione di incidenza con eventuali elaborati tecnici di progetto. La relazione deve essere sottoscritta da un professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa, utilizzando il modello previsto dall'allegato C.

La presentazione della domanda è resa pubblica a cura del proponente mediante avviso all'albo del comune o dei comuni territorialmente interessati, per un periodo di quindici giorni; entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, gli interessati possono presentare osservazioni alla struttura provinciale competente.

Il procedimento di valutazione si conclude con l'adozione del provvedimento da parte della struttura provinciale competente entro i sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda di valutazione di incidenza. Il provvedimento della struttura provinciale competente, contenente la valutazione d'incidenza, è comunicato al proponente ed ha efficacia per cinque anni dalla data del suo rilascio.

Qualora la valutazione di incidenza sui progetti dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti può essere deciso esclusivamente dalla Giunta provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 4,della direttiva 92/43/CEE: vedi Valutazione di Incidenza negativa.

Relazione di incidenza e mitigazioni

Un punto importante nella redazione della relazione di incidenza è l'analisi delle possibili misure di mitigazione, che hanno lo scopo di ridurre al minimo o addirittura eliminare gli effetti negativi di un piano/progetto (in fase di cantiere, di esercizio e di eventuale smantellamento).

Vengono quindi progettate in modo mirato una volta individuati gli effetti negativi del piano/progetto e chiarito quale sia l'incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito. Esse possono essere imposte dalle autorità competenti, ma è preferibile che siano i proponenti stessi a individuarle nell'ambito della progettazione.

Le misure di mitigazione possono riguardare, ad esempio:

  • tempi di realizzazione (ad es. in considerazione della stagione di riproduzione di una determinata specie);
  • metodologie di intervento (ad es. l'uso di una draga speciale ad una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);
  • materiali (ad es. uso di specie vegetali autoctone o di comunità vegetali pioniere successionali correlate dinamicamente con la vegetazione naturale potenziale)
  • spazi (ad es. individuazione di zone rigorosamente non accessibili all'interno di un sito);

Ogni misura di mitigazione deve essere accuratamente documentata in una relazione e descritta illustrando:

  • come essa possa ridurre/eliminare gli effetti negativi e quali siano le probabilità di successo,
  • le modalità di realizzazione,
  • la tempistica in relazione alle fasi del piano o del progetto,

È opportuno sottolineare che le misure di mitigazione sono concettualmente diverse dalle misure di compensazione, volte a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di habitat/specie nella regione biogeografica interessata.

Misure di mitigazione ben realizzate limitano la portata delle misure compensative eventualmente necessarie, in quanto riducono gli effetti negativi che necessitano di compensazione.

 

Esistono mitigazioni in grado di eliminare gli effetti negativi o renderli non significativi?

 

Il PP può essere autorizzato